Il concetto di interesse pubblico
Approfondimento per gli enti e la Pubblica amministrazione

Gli articoli del decreto 196 riguardanti l’interesse pubblico sono i seguenti: art. 18, 20-21, 62-73.
In pratica, i soggetti pubblici, oltre ai principi sanciti dalla legge che devono essere osservati da tutti, hanno delle regole ulteriori da applicare, soprattutto con riguardo ai dati sensibili e giudiziari del cittadino di cui l’ente pubblico è in possesso.

Il soggetto pubblico può trattare dati sensibili quando la legge lo autorizza espressamente e i dati e le finalità del trattamento sono ben specificati. Se il soggetto pubblico vuole trattare dati sensibili, ma non specificati dalla legge, deve chiedere l’autorizzazione al Garante, il quale provvederà ad individuare l’attività tra quelle previste dalla legge.

Quali sono i dati sensibili che possono essere trattati dal soggetto pubblico?

Sono quelli individuati dalla legge come “di rilevante interesse pubblico”, che vengono espressamente elencati dal decreto, agli art. 62 e seguenti : registri dello stato civile, liste elettorali, anagrafi, rilascio di documenti, materie riguardanti cittadinanza e immigrazione, asilo (e tutte le attività che questi trattamenti comportano), esercizio dell’elettorato attivo e passivo (al solo fine di eseguire specifici compiti previsti da leggi e regolamenti, di cui all’art. 65), attività dirette all’applicazione della materia tributaria, attività dirette a verificare il buon andamento della PA, e altri casi di cui agli art. 68-73 del decreto (benefici economici, abilitazioni, o­norificenze, riconoscimenti, volontariato, attività sanzionatorie e di tutela, ecc. ).

Cosa significa “di rilevante interesse pubblico”?

Significa che, data la natura particolare del dato trattato e il tipo di soggetto che lo tratta, non è necessario il consenso dell’interessato, in quanto esiste una legge o un regolamento speciale che deroga alla tutela generale sulla privacy prevista dal decreto 196 (art. 24 del decreto 196). Deve comunque ricordarsi che, nonostante l’ente possa usufruire dei dati personali e sensibili dell’individuo, quest’ultimo ha sempre il diritto secondo cui i suoi dati vengano trattati solamente ed esclusivamente per gli scopi previsti in modo specifico dalla legge. Una volta eseguite le operazioni di rilevante interesse pubblico, il soggetto ha l’ obbligo di non astenersi dal diffondere, comunicare o usare in qualsiasi maniera i dati dell’individuo (art. 20, comma 2).